Art. 7

In vigore dal 4 lug 1990
1. Il Centro presenta ogni anno ai Ministri interessati una relazione sulla propria attività, formula proposte in ordine ad iniziative idonee a migliorare od alleggerire la pressione veicolare nei luoghi o nei periodi di maggior intensità e segnala gli interventi che ritiene necessari per le condizioni di sicurezza della circolazione.
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