Art. 8

In vigore dal 4 lug 1990
1. Il Centro, nei limiti dei fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, provvede alle spese occorrenti all'espletamento delle proprie attività, ivi incluse quelle per prestazioni di natura straordinaria ed eccezionale, sulla base del piano di riparto approvato dal Ministro dei lavori pubblici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 maggio 1990 Il Ministro dei lavori pubblici PRANDINI Il Ministro dell'interno GAVA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1990 Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 257
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