Art. 4
In vigore dal 4 lug 1990
1. Al Centro è assegnato, fino al 31 dicembre 1990, in posizione di comando, un contingente di diciotto dipendenti appartenenti in pari misura ai ruoli ordinari del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'interno, così ripartito: due di livello ottavo; quattro di livello settimo; sei di livello sesto; quattro di livello quinto; due di livello quarto.
2. Per gli anni successivi la dotazione può essere rideterminata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno, in relazione alle esigenze di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1990-05-08;154#art-4