Art. 2

In vigore dal 4 lug 1990
1. Il Centro coordina le seguenti attività: a) raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e sulla viabilità; b) distribuzione e trasmissione delle notizie utili alla fluidità ed alla sicurezza della circolazione; c) elaborazione e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale. 2. La realizzazione delle attività di cui alle precedenti lettere è affidata alla centrale operativa della struttura "Viaggiare informati" opportunamente riorganizzata e potenziata.
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