Art. 2
2 / 8In vigore dal 4 lug 1990
1. Il Centro coordina le seguenti attività:
a) raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e sulla viabilità;
b) distribuzione e trasmissione delle notizie utili alla fluidità ed alla sicurezza della circolazione;
c) elaborazione e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale.
2. La realizzazione delle attività di cui alle precedenti lettere è affidata alla centrale operativa della struttura "Viaggiare informati" opportunamente riorganizzata e potenziata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1990-05-08;154#art-2