Art. 5
In vigore dal 4 lug 1990
1. Per il perseguimento dei fini di cui all' e nel rispetto dei fini istituzionali e dell'autonomia di ciascun ente, il Centro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le concessionarie autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire informazioni utili al funzionamento della centrale operativa.
2. L'attività in materia di informazioni per la sicurezza stradale sarà effettuata in modo da realizzare il necessario coordinamento operativo delle diverse competenze e soddisfare l'esigenza dell'efficiente ed ottimale prestazione del servizio, assicurandone la qualità uniforme sull'intero territorio nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1990-05-08;154#art-5