Art. 6
In vigore dal 14 nov 1990
1. La rinuncia all'assunzione in servizio - per effetto delle graduatorie uniche compartimentali o nazionali - in una provincia diversa da quella relativa al concorso nel quale è stata conseguita l'idoneità non preclude la possibilità di ottenere la nomina nella provincia di provenienza nelle successive fasi di attuazione previste dal comma 2 dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-04-28;308#art-6