Art. 2
In vigore dal 14 nov 1990
1. La ripartizione per provincia del contingente nazionale dei posti spettanti ai precari, determinato ai sensi del comma 2 dell' della legge n. 355/1989, è effettuata in relazione alle disponibilità delle singole circoscrizioni territoriali nella percentuale del 50 per cento per gli operatori di esercizio e del 30 per cento per gli operatori specializzati di esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-04-28;308#art-2