Art. 1

In vigore dal 14 nov 1990
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico; Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, contenente disposizioni riguardanti l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, sulla eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444; Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355, ed in particolare l', concernente il conferimento di posti delle qualifiche di operatore di esercizio degli uffici principali e di operatore specializzato di esercizio - contingenti degli uffici principali e degli uffici locali - agli idonei dei concorsi riservati al personale precario indetti con decreto ministeriale 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983, n. 4884 e 5 ottobre 1983, n. ULA/1205/1094; Visto il comma 9 dell' della citata legge n. 355/1989 secondo il quale con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione dei commi da 2 a 8 dello dello stesso ; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti - ai sensi degli della predetta legge n. 797/1981 - alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all' della ripetuta legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici; Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 5627, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1985, registro n. 6, foglio n. 366, concernente modifiche delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e delle modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali di cui ai citati decreti ministeriali numeri 4584 e 4833; Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 7844, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1989, registro n. 8, foglio n. 47, contenente modifiche al succitato decreto ministeriale n. 5627; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato n. I 285-90 espresso nell'adunanza generale del 19 aprile 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM 52583/4104 DL/CR del 26 aprile 1990); A D O T T A Il seguente regolamento: . 1. L'attribuzione dei posti spettanti agli idonei dei concorsi riservati ai precari ai sensi dell' della legge 25 ottobre 1989, n. 355, è effettuata in più fasi, la prima delle quali con riferimento ai posti disponibili alla data del 31 dicembre 1989. 2. I posti disponibili successivamente alla data predetta, sino alla scadenza dei termini stabiliti dall', comma 2, della legge n. 355/1989, sono conferiti con cadenza annuale.
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