Art. 5
In vigore dal 14 nov 1990
1. L'assunzione degli idonei dei concorsi provinciali per operatore di esercizio riservati ai precari degli uffici principali può avvenire nel contingente degli uffici locali dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13 dell' della legge n. 355/1989, attingendo prima dalla graduatoria provinciale e, in mancanza di aspiranti, dalla graduatoria compartimentale e successivamente da quella nazionale, secondo le modalità di cui all'.
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-04-28;308#art-5