Art. 8

In vigore dal 14 nov 1990
1. Al personale assunto ai sensi dei precedenti articoli si applica la disposizione di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 aprile 1990 Il Ministro: MAMMÌ Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1990 Registro n. 43 Poste, foglio n. 1
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