Art. 6

Restituzione del contributo

In vigore dal 27 lug 1990
1. Qualora, per qualsiasi causa, risulti che il contributo erogato debba essere restituito in tutto o in parte, il titolare del provvedimento agevolativo è tenuto al rimborso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta ministeriale, di quanto non dovuto con la maggiorazione e le modalità di cui al quarto comma del precedente . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 marzo 1990 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1990 Registro n. 14 Industria, foglio n. 121
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