Art. 6
Restituzione del contributo
In vigore dal 27 lug 1990
1. Qualora, per qualsiasi causa, risulti che il contributo erogato debba essere restituito in tutto o in parte, il titolare del provvedimento agevolativo è tenuto al rimborso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta ministeriale, di quanto non dovuto con la maggiorazione e le modalità di cui al quarto comma del precedente .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 marzo 1990
Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1990
Registro n. 14 Industria, foglio n. 121
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1990-03-06;182#art-6