Art. 1

Istruttoria delle domande

In vigore dal 27 lug 1990
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l', comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, concernente la concessione di contributi in conto capitale alle unità minerarie mantenute in fase produttiva nel 1988, per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione o di piani di riconversione; Visto l'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall', comma 8, della legge 15 giugno 1984, n. 246 e dall', comma 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1987, n. 399, concernente la concessione di contributi in conto capitale per il ripianamento delle perdite di gestione; Visto l', commi 2 e 3, della legge 15 giugno 1984, n. 246, concernenti la nomina di commissioni tecniche per la verifica ed il controllo delle spese ammesse a contributo; Visto il decreto 21 gennaio 1985 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la disciplina dell'attività delle predette commissioni tecniche; Visto l', commi 6 e 7, della legge 15 giugno 1984, n. 246, concernenti l'erogazione dei contributi nelle more delle verifiche e dei controlli da parte delle commissioni tecniche previa presentazione di apposita fidejussione; Visto il decreto 3 luglio 1984 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, modificato con decreto 4 ottobre 1986, concernente l'approvazione del modello "tipo" di conto economico da allegare alla domanda per ottenere il contributo previsto dall'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752; Visto il citato , comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, il quale dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi anzidetti; Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 26 gennaio 1990; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: . Istruttoria delle domande 1. Le richieste, inoltrate entro il termine del 28 marzo 1989, di concessione del contributo previsto dall', comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, per le unità minerarie che hanno usufruito degli interventi di cui all'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e che sono state mantenute in fase produttiva per il 1988, devono essere integrate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con l'invio, in quattro copie, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, della documentazione, delle dichiarazioni e delle notizie di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 25 ottobre 1984 sulle procedure e modalità per la concessione e liquidazione del contributo di cui al citato art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, nonché del prospetto di cui all'allegato 1 del presente decreto. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, inoltra copia della richiesta di contributo e della relativa documentazione all'ufficio minerario statale o regionale, competente per territorio. 3. L'ufficio minerario, entro trenta giorni dal ricevimento dei suddetti atti, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un dettagliato rapporto con il proprio motivato parere sulla concessione del contributo. 4. Se l'unità mineraria per la quale si richiede il contributo ricade nel territorio di una delle regioni a statuto speciale o province autonome, l'ufficio minerario provvede ad inoltrare copia delle richiesta e della documentazione, nonché del successivo rapporto, al competente organo regionale o provinciale.
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