Art. 2
Autorizzazione del CIPI
In vigore dal 27 lug 1990
1. Completata l'istruttoria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove ritenga che ricorrano le condizioni previste dalla legge e sentita la regione interessata, sottopone la domanda all'esame del CIPI per la necessaria approvazione.
2. Nella delibera autorizzatoria il CIPI determina la durata dell'intervento agevolativo ed il limite del contributo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1990-03-06;182#art-2