Art. 2

Autorizzazione del CIPI

In vigore dal 27 lug 1990
1. Completata l'istruttoria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove ritenga che ricorrano le condizioni previste dalla legge e sentita la regione interessata, sottopone la domanda all'esame del CIPI per la necessaria approvazione. 2. Nella delibera autorizzatoria il CIPI determina la durata dell'intervento agevolativo ed il limite del contributo.
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