Art. 4

Liquidazione del contributo

In vigore dal 27 lug 1990
1. La liquidazione del contributo è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è subordinata alle risultanze delle verifiche e dei controlli delle spese da parte della commissione tecnica di cui all', comma 2, della legge 15 giugno 1984, n. 246. 2. Nelle more delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, su domanda, l'erogazione del contributo, previa presentazione di una fidejussione bancaria o di una polizza fidejussoria assicurativa, debitamente autenticata, per un importo pari al contributo richiesto, maggiorato del 15 per cento. 3. Per le società controllate dall'ENI, è ammessa la fidejussione prestata dall'ente controllante o da società finanziarie al cui capitale sociale l'ente stesso partecipa in misura non inferiore al 51 per cento. 4. Qualora, dopo le verifiche ed i controlli, il contributo erogato risulti superiore a quello spettante, la somma non dovuta deve essere restituita maggiorata, per il periodo intercorso tra l'erogazione e la restituzione, di un interesse pari al tasso di riferimento, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto di liquidazione.
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