Art. 5
Controlli e verifiche
In vigore dal 27 lug 1990
1. La erogazione del contributo è subordinata alle risultanze delle verifiche e dei controlli da parte della commissione tecnica di cui al primo comma del precedente .
2. Il richiedente il contributo è tenuto a versare sul cap. 3599 dello stato di previsione delle entrate, l'importo corrispondente agli oneri di funzionamento della commissione tecnica, determinato ai sensi dell' del decreto ministeriale 21 gennaio 1985, richiamato in premessa.
3. La commissione verifica che i lavori di coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, per il periodo ammesso a contributo, siano stati effettivamente svolti; accerta le spese sostenute per il lavoro diretto e per prestazioni di terzi; controlla la documentazione amministrativa e contabile, in originale o in copia autentica notarile, valutando la congruità degli importi oggetto di verifica.
4. A conclusione delle verifiche e dei controlli la commissione tecnica, entro il termine indicato nel decreto della sua costituzione, rimette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato circostanziata relazione con la quale, dopo aver riferito sulle modalità seguite, si pronuncia sull'entità del contributo liquidabile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1990-03-06;182#art-5