Art. 6

In vigore dal 18 ott 1989
1. A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste ai commi ottavo e nono dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come sostituiti dall'art. 13 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.
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