Art. 2

In vigore dal 18 ott 1989
1. Gli enti proprietari possono elevare il limite generale di velocità fino ai valori massimi di 110 e 130 chilometri orari rispettivamente per i veicoli di cui all', lettere b) e c), purchè il limite sia indicato mediante i prescritti segnali sulle strade e tratti di strade di cui all', lettera a), che posseggano le seguenti caratteristiche: carreggiate con almeno due corsie per ciascun senso di marcia distinte e separate l'una dall'altra da uno spartitraffico non valicabile; assenza di intersezioni a livello e di accessi laterali non appositamente segnalati.
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