Art. 2
In vigore dal 18 ott 1989
1. Gli enti proprietari possono elevare il limite generale di velocità fino ai valori massimi di 110 e 130 chilometri orari rispettivamente per i veicoli di cui all', lettere b) e c), purchè il limite sia indicato mediante i prescritti segnali sulle strade e tratti di strade di cui all', lettera a), che posseggano le seguenti caratteristiche:
carreggiate con almeno due corsie per ciascun senso di marcia distinte e separate l'una dall'altra da uno spartitraffico non valicabile;
assenza di intersezioni a livello e di accessi laterali non appositamente segnalati.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1989-09-27;333#art-2