Art. 5
In vigore dal 18 ott 1989
1. I segnali indicativi dei limiti di velocità sono contenuti in cartelli con fondo interamente rifrangente di forma rettangolare, di dimensioni normali di cm 200 x 380 e ridotte di cm 130 x 240 secondo il modello descritto nella figura 1 allegata al presente decreto.
Tali cartelli devono essere disposti, a cura dei rispettivi enti proprietari, gestori o concessionari dei luoghi di impianto, nel modo seguente:
a) posti di frontiera stradali: dimensioni normali, o ridotte in caso di necessità, rivolti verso i veicoli che entrano in Italia, collocati nel punto in cui, ultimate le formalità di ingresso, inizia la strada o l'autostrada in territorio italiano;
b) porti ed aeroporti: dimensioni normali, oppure ridotte in caso di necessità, collocati all'uscita dell'area portuale od aeroportuale, nel punto di ingresso nella viabilità normale;
c) terminali Ferrovie dello Stato "auto al seguito", "auto + treno": dimensioni ridotte, posti all'uscita delle pertinenze ferroviarie e nel punto di immissione nella viabilità urbana.
2. Gli enti cui spetta l'apposizione dei segnali di cui sopra devono provvedervi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sostituendo i cartelli installati in precedenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1989-09-27;333#art-5