Art. 1
In vigore dal 18 ott 1989
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 9 settembre 1988, n. 398, recante modificazioni ai limiti massimi di velocità per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti su strade ed autostrade pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1988;
Visto il voto espresso dalla commissione IX della Camera (trasporti, poste e telecomunicazioni) in data 8 febbraio 1989 sulle risoluzioni n. 7-00199, n. 7-00200, n. 7-00202 e n. 7-00227 e, in particolare, l'approvazione da parte della commissione stessa del punto della risoluzione n. 7-00202 che impegna il Governo a "promuovere in sede europea iniziative adeguate affinché sia definita una normativa comune per tutti gli Stati membri e nel frattempo a fissare limiti alla velocità massima, uguali per tutti i giorni della settimana, sulle autostrade e sulle strade a quattro corsie equiparabili nella seguente misura: 130 chilometri orari per le vetture di cilindrata superiore a 1.100 centimetri cubici e 110 per le vetture di cilindrata inferiore a 1.100 centimetri cubici";
Ritenuto di conformarsi al voto della citata commissione della Camera dei deputati, ribadito mercè l'approvazione, da parte della stessa Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1989, della mozione n. 1-00317;
Ritenuto, altresì, di mantenere limiti inferiori per particolari categorie di veicoli già fissati dalle vigenti disposizioni in materia;
Sentiti i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 21 settembre 1989;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 2226/UL del 21 settembre 1989;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i limiti massimi generali di velocità sono così stabiliti:
a) sulle strade statali, provinciali o comunali esterne agli
abitati per tutti gli autoveicoli e motoveicoli: 90 chilometri orari;
b) sulle autostrade per gli autoveicoli di cilindrata inferiore a
1.100 centimetri cubici e per i motoveicoli con cilindrata compresa tra 150 centimetri cubici e 349 centimetri cubici: 110 chilometri orari;
c) sulle autostrade per gli autoveicoli di cilindrata uguale o superiore a 1.100 centimetri cubici e per i motoveicoli di cilindrata superiore a 349 centimetri cubici: 130 chilometri orari.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1989-09-27;333#art-1