Art. 3

In vigore dal 18 ott 1989
1. Nelle strade interne agli abitati, ove l'ente proprietario si sia avvalso della facoltà di stabilire, ai sensi dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi dal massimo di 50 chilometri orari su strade o tratti di strade appositamente segnalati, il limite di velocità non può essere comunque superiore a quanto previsto dall', lettera a), del presente decreto.
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