Art. 6
Modalità di erogazione
In vigore dal 23 giu 1990
1. I contributi sono concessi con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di cui al terzo comma dell' della legge 1 agosto 1988, n. 340.
2. La liquidazione dei contributi è disposta previa presentazione da parte dell'ente interessato di una documentazione completa e tale da comprovare l'avvenuta effettuazione delle spese ammesse a contributo e la conformità delle stesse, attestata dal segretario generale, al programma d'intervento approvato.
3. Su esplicita domanda dell'ente interessato il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre anticipazioni fino alla metà del contributo assegnato, previa presentazione, secondo le modalità previste dal comma precedente, di idonea documentazione da cui risulti lo stato di avanzamento dei lavori e la effettuazione delle relative spese in misura non inferiore alla metà di quelle previste nel programma d'intervento approvato.
4. Nel caso di mancato completamento del programma, ove la misura del contributo già erogato risultasse superiore a quella stabilita, l'ente interessato restituisce la somma comprensiva degli interessi legali e del bollo di quietanza mediante versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo XVIII - capitolo 3600, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, rimettendo poi al Ministero predetto la relativa quietanza.
5. È facoltà del Ministero effettuare verifiche in ordine alla realizzazione dei programmi ed alla utilizzazione delle risorse assegnate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 settembre 1989
Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1990
Registro n. 2 Industria, foglio n. 391
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1989-09-25;459#art-6