Art. 4

Criteri e priorità per la concessione dei contributi

In vigore dal 23 giu 1990
1. Il comitato di cui al terzo comma dell' della legge 1 agosto 1988, n. 340, nel pronunciarsi sulle domande di assegnazione dei contributi, tiene presente per le borse merci l'obiettivo della creazione di una rete integrata di borse merci sul piano nazionale e, per i laboratori chimico-merceologici, l'obiettivo della costituzione di una rete di laboratori idonea a soddisfare per tutto il territorio nazionale l'esigenza di certificazioni tecniche a valenza anche internazionale. 2. Per le borse merci, il comitato dà priorità alle domande volte all'istituzione di nuove borse ovvero, nel caso di borse già esistenti, alle domande volte all'ampliamento delle funzioni, al miglioramento della funzionalità e al potenziamento di un'area di mercato di specializzazione d'interesse nazionale. 3. Per i laboratori chimico-merceologici, il comitato dà priorità alle domande volte all'istituzione di nuovi laboratori ovvero, nel caso di laboratori già esistenti, alle domande volte alla ristrutturazione o riconversione, all'aumento delle aree di specializzazionenonchè al potenziamento di un'area di specializzazione d'interesse nazionale. La pronuncia favorevole all'assegnazione dei contributi è espressa previa verifica dell'esistenza di una dotazione organica idonea alle esigenze tecnico-scientifiche. 4. È facoltà del comitato, in relazione al numero delle domande e alla rilevanza dei progetti, tenendo altresì conto dei criteri e delle priorità di cui ai precedenti commi, indicare su ogni singolo progetto la percentuale, anche inferiore al 50%, della spesa ammessa al finanziamento. Il finanziamento di ciascun progetto non può superare di norma i cinquecento milioni.
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