Art. 5
Il comitato
In vigore dal 23 giu 1990
1. Alla nomina del comitato di cui al terzo comma dell' della legge 1 agosto 1988, n. 340, provvede con apposito decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. La prima convocazione del comitato deve avvenire non oltre il 31 ottobre 1989. Il comitato propone, ove ne ravvisi la necessità, la determinazione di scadenze per l'inoltro delle domande di cui al precedente .
3. In apposito verbale sono elencate, per ogni domanda accolta, le spese ammesse a contributo con l'indicazione della percentuale delle stesse che graverà sui fondi di cui all' della legge 1 agosto 1988, n. 340. Il comitato potrà disporre supplementi d'istruttoria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1989-09-25;459#art-5