Art. 1
Soggetti che possono accedere ai finanziamenti
In vigore dal 23 giu 1990
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 1 agosto 1988, n. 340: "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio", con la quale è stato costituito per il triennio 1988-1990 un fondo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per l'istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché un fondo per la concessione alle camere di commercio di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068 ed, in particolare, l' della citata legge in base al quale all'istituzione di nuove borse merci si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su proposta della camera di commercio interessata e per iniziativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;
Vista la legge 13 novembre 1940, n. 1767, concernente l'istituzione di laboratori chimico-merceologici da parte delle camere di commercio ed in particolare l' che dispone l'approvazione ministeriale delle relative deliberazioni;
Tenuto conto di quanto disposto dal quarto comma dell' della citata legge 1 agosto 1988, n. 340, circa la determinazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, dei criteri, dei tempi e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi;
Sentito il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17, comma quarto, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreta:
.
Soggetti che possono accedere ai finanziamenti
Ai contributi previsti dal primo e secondo comma dell' della legge 1 agosto 1988, n. 340, accedono, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per l'istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle già esistenti, nonché per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori chimico-merceologici, tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la regione della Valle d'Aosta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1989-09-25;459#art-1