Art. 3
Requisiti delle domande
In vigore dal 23 giu 1990
1. Le domande per la concessione dei contributi a favore delle borse merci previsti dal primo comma dell' della legge 1 agosto 1988, n. 340, devono recare le seguenti indicazioni:
a) numero e data della deliberazione, nonché copia della stessa corredata dei relativi allegati, con cui la camera di commercio ha assunto l'impegno ad effettuare la spesa;
b) ove prevista l'approvazione ministeriale, estremi della lettera di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della deliberazione di cui alla lettera a) ed estremi della nota ministeriale di approvazione, ove tale approvazione sia già intervenuta, nonché copia dei predetti documenti;
c) elencazione e descrizione delle opere da realizzare o già realizzate e/o dei beni da acquisire per i quali si chiede il contributo, con l'indicazione dei relativi oneri;
d) esposizione sintetica delle finalità della realizzazione delle opere e/o dell'acquisto dei beni;
e) indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del programma d'intervento.
2. Le domande per la concessione dei contributi a favore dei laboratori chimico-merceologici previsti dal secondo comma dell' della legge 1 agosto 1988, n. 340, devono recare le indicazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e).
3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 devono essere integrate con le notizie che eventualmente saranno richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente sulle borse merci e sui laboratori già istituiti.
4. Eventuali modificazioni alle domande inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento devono essere trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le valutazioni del comitato di cui al terzo comma dell' della legge 1 agosto 1988, n. 340.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1989-09-25;459#art-3