Art. 6

In vigore dal 3 set 1989
1. Agli ufficiali medici militari e ai dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, incaricati di effettuare le verifiche di cui al precedente fuori dell'ordinaria sede di servizio compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e successive modificazioni. 2. Lo stesso trattamento economico di missione compete ai medici civili convenzionati, ai sensi del comma 5 dell' della legge 26 luglio 1988, n. 291, incaricati delle verifiche, intendendosi equiparato a tal fine al dirigente superiore il medico civile eventualmente designato a presiedere la commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile e al primo dirigente gli altri medici civili. 3. L'onere relativo farà carico al capitolo 6073 per il personale dell'Amministrazione dello Stato, al capitolo 6123 per il personale appartenente agli ufficiali medici militari e al capitolo 6128 per i medici civili convenzionati dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1989 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
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