Art. 9
In vigore dal 7 mar 1992
1. La Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari esamina le relazioni trasmesse dai medici e dai funzionari incaricati della verifica e in ordine alle proposte contenute nella relazione dei medici concernenti gli accertamenti sanitari provvede ad acquisire il parere della commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidità civile.
2. Qualora la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la regolarità del riconoscimento delle malattie o delle minorazioni e su di essa vi sia parere favorevole della commissione medica superiore e analogamente concluda la proposta dei funzionari circa i requisiti giuridico-economici, il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ne prende atto e di ciò viene data comunicazione al beneficiario della provvidenza e alla prefettura competente, nonché ai medici e ai funzionari incaricati della verifica.
3. Ove il parere della commissione medica superiore sia diverso da quello risultante dalla relazione di verifica del medico, il direttore generale dispone ulteriori accertamenti, anche attraverso visita diretta dell'interessato da parte della stessa commissione medica superiore. A conclusione di tali nuovi accertamenti, ove dovesse permanere diversità di giudizi, si procede all'adozione del provvedimento conseguente al parere reso dalla commissione medica superiore.
4. Nel caso in cui la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la revoca della provvidenza economica e il parere della commissione medica superiore sia conforme, oppure quando la proposta contenuta nella relazione di verifica del funzionario concluda per la revoca della provvidenza economica, il direttore generale sottopone al Ministro il decreto di revoca della pensione, dell'assegno o dell'indennità e la comunicazione del decreto stesso alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità, a termine del comma 10 dell' della legge 26 luglio 1988, n. 291. Tale revoca ha effetto dal 1 giorno del bimestre di pagamento delle somme dovute per detti benefici successivo alla data del cennato decreto di revoca.
5. Copia del decreto di revoca è notificato all'interessato, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, ed è trasmessa, altresì, con la necessaria urgenza, alla prefettura e alla ragioneria provinciale dello Stato competenti, nonché all'Istituto nazionale per la previdenza sociale per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Note all'articolo
- Il Decreto 3 gennaio 1992, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari", contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1989-07-20;293#art-9