Art. 8
In vigore dal 7 mar 1992
1. La verifica dei requisiti giuridico-economici è effettuata dai funzionari all'uopo incaricati contemporaneamente agli accertamenti sanitari effettuati dai medici incaricati sulla base della documentazione che i visitandi possono presentare in quella circostanza oppure presso La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra sulla base degli atti risultanti dai fascicoli trasmessi, su richiesta di tale Direzione generale, dalle competenti prefetture, ovvero, secondo le esigenze, nell'uno e nell'altro modo suindicati.
2. Ai fini di detta verifica i funzionari incaricati si avvalgono di ogni altra certificazione, dichiarazione, dati e notizie ritenuti opportuni da richiedersi ai competenti Ministeri o enti o agli stessi titolari di pensioni, di assegni o di indennità per il tramite della cennata Direzione generale. Tali Ministeri ed enti devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data della sua ricezione.
3. Gli interessati devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta risultante dal timbro postale. In mancanza di risposta si procederà alla sospensione della provvidenza economica, con le modalità di cui al comma 3 del precedente .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1989-07-20;293#art-8