Art. 3
In vigore dal 3 set 1989
1. La verifica dell'esistenza dei requisiti giuridico-economici che all'epoca motivarono la concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennità ai sensi delle leggi vigenti, e la loro attuale permanenza, è effettuata sulla base della documentazione acquisita agli atti del fascicolo dell'interessato oppure da questi presentata personalmente al momento degli accertamenti sanitari, da riscontrarsi con dati, notizie o certificati riferiti all'epoca da richiedersi d'ufficio ai competenti Ministeri o enti.
2. Al termine di ogni verifica deve essere presentata per ciascun nominativo interessato apposita relazione sull'esito della stessa all'ufficio di cui al successivo il quale provvede a riunire tale relazione a quella concernente gli accertamenti sanitari effettuati, ai fini dei successivi adempimenti di competenza.
3. Da tale relazione deve risultare per ogni interessato: a) l'indicazione della situazione giuridica e di quella economica come risulta dagli atti esistenti in fascicolo; b) la natura delle provvidenze economiche (pensioni, assegno, indennità) concesse sulla base della documentazione giuridico-economica all'epoca presentata;
c) il giudizio sulla situazione giuridica e su quella economica come viene a risultare per effetto della nuova documentazione acquisita, con riferimento sia alla situazione attuale che a quella esistente all'epoca e che costituì il presupposto per la concessione delle provvidenze economiche; d) la proposta per la conferma delle provvidenze accordate o per la loro revoca; e) ogni altro elemento o notizia ritenuti utili.
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