Art. 2

In vigore dal 3 set 1989
1. La sussistenza dei requisiti sanitari è accertata mediante visita diretta dell'interessato da parte di medici diversi da quelli che visitarono per la prima volta il beneficiario della pensione, dell'assegno o dell'indennità. 2. L'accertamento dei suddetti requisiti è espletato con riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti all'epoca della concessione del beneficio. 3. Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge. 4. A conclusione di ogni verifica deve essere presentata per ciascun nominativo interessato apposita relazione sull'esito della stessa all'ufficio di cui al successivo . 5. Da tale relazione deve risultare per ogni interessato: a) l'indicazione delle malattie e delle minorazioni risultanti dalla documentazione esistente in fascicolo all'epoca del primo accertamento sanitario; b) la natura delle provvidenze economiche (pensione, assegno, indennità) accordate sulla base degli accertamenti sanitari all'epoca effettuati; c) l'anamnesi e i risultati degli esami obiettivi e degli accertamenti effettuati in occasione della nuova visita, nonché della documentazione sanitaria eventualmente in possesso degli interessati, in particolare di accertamenti clinici effettuati presso strutture pubbliche e di cartelle cliniche di eventuali ricoveri ospedalieri riguardanti un periodo di tempo successivo alla concessione di pensione, assegno o indennità; d) il giudizio sulla corrispondenza delle malattie e delle minorazioni accertate nella nuova visita, rapportate per quanto possibile all'epoca della prima visita e quelle riscontrate al momento della prima visita e che costituirono il presupposto per la concessione delle provvidenze economiche; e) la proposta per la conferma delle provvidenze accordate o per la loro revoca; f) ogni altro elemento o notizia ritenuti utili.
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