Art. 5

Art. 5 della direttiva

In vigore dal 7 lug 1988
1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato degli alti funzionari delle telecomunicazioni, di cui all' della direttiva n. 86/361/CEE del 24 luglio 1986, sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari competenti appartenenti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. I rappresentanti di cui al comma precedente coordinano la propria attività con le altre amministrazioni pubbliche interessate. 3. Gli stessi rappresentanti possono farsi assistere da esperti o consulenti scelti in relazione alla specifica questione da trattare.
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