Art. 6
Articoli 6 e 7, paragrafo 3, della direttiva
In vigore dal 7 lug 1988
1. Ai fini del presente decreto, le norme europee di telecomunicazioni (NET) sono equivalenti alle specifiche comuni di conformità.
2. Salvo i casi di cui al successivo , l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni non fa procedere a nuove prove qualora, per un determinato tipo di apparecchiatura terminale, i risultati delle prove effettuate dai laboratori accreditati abbiano dato luogo al rilascio di un certificato di conformità alla corrispondente specifica comune di conformità o alla NET, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee.
3. Il certificato di conformità, rilasciato dal laboratorio accreditato che ha proceduto alle prove, deve essere corredato dei dati risultanti dalle misure eseguite nel corso delle prove di conformità, delle informazioni necessarie per identificare con precisione l'apparecchiatura terminale sottoposta a dette prove, nonché dell'indicazione precisa della specifica comune di conformità o della parte di detta specifica che è servita di base alle prove.
4. Il certificato di conformità è riconosciuto ai fini dell'omologazione dell'apparecchiatura terminale considerata.
5. Le specifiche comuni di conformità sono utilizzate per qualsiasi verifica necessaria ai fini dell'omologazione dell'apparecchiatura terminale considerata.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1988-05-28;220#art-6