Art. 3
Art. 2 della direttiva
In vigore dal 7 lug 1988
1. Ai fini del presente decreto:
1) per "apparecchiature terminali" si intendono gli apparati direttamente o indirettamente collegati alle estremità di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni;
2) per "specifica tecnica" si intende la specifica contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura;
3) per "specifica tecnica internazionale di telemunicazioni" si intende la specifica tenica di tutte o di alcune caratteristiche di un prodotto raccomandata da un organismo, quale il Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), il Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (CCIR) o la CEPT;
4) per "specifica tecnica comune" si intende la specifica tecnica elaborata al fine di un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri della Comunità;
5) per "norma" si intende la specifica tecnica adottata da un organismo ad attività normativa riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;
6) per "norma internazionale" si intende la norma adottata da un organismo internazionale ad attività normativa riconosciuta;
7) per "laboratorio di prova accreditato" si intende un laboratorio per il quale lo Stato membro da cui dipende, o un organismo riconosciuto come competente da detto Stato, abbia accertato la conformità al sistema di accreditamento fissato dalla CEPT, tenendo conto in particolare delle guide ISO-IEC pertinenti, ed il quale sia accreditato, dal suddetto Stato membro od organismo da questo riconosciuto, come competente per l'esecuzione delle prove di conformità delle apparecchiature terminali;
8) per "certificato di conformità" si intende il documento mediante il quale un prodotto o un servizio è certificato conforme a determinate norme o specifiche tecniche;
9) per "omologazione delle apparecchiature terminali" si intende l'approvazione mediante la quale un tipo particolare di apparecchiatura terminale è autorizzato o riconosciuto atto ad essere collegato ad una determinata rete pubblica di telecomunicazioni;
10) per "specifica di conformità" si intende un documento che descrive in modo preciso e completo le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura terminale considerata (quali sicurezza, parametri tecnici, funzioni, procedure e prestazioni) nonché la definizione precisa delle prove e dei metodi di misura che consentono di controllare la conformità dell'apparecchiatura terminale alle caratteristiche tecniche prescritte;
11) per "specifica di omologazione" si intende una specifica che descrive le pescrizioni complete e precise che devono essere soddisfatte da un'apparecchiatura terminale per ottenere l'omologazione. Essa comprende la specifica di conformità nonché prescrizioni amministrative ed eventuali prescrizioni concernenti il controllo di qualità da eseguirsi nel corso della produzione dell'apparecchiatura;
12) per "specifica comune di conformità" si intende una specifica di conformità utilizzata in tutti gli Stati membri della Comunità dall'autorità competente per il controllo di conformità delle apparecchiature terminali. Essa comprende anche, all'occorrenza, le prescrizioni che possono essere necessarie in un determinato Stato in seguito a particolarità storiche della rete o a disposizioni nazionali vigenti in materia di utilizzazione delle frequenze radio;
13) per "specifica comune di omologazione" si intende una specifica di omologazione utilizzata da tutte le autorità abilitate per il rilascio delle omologazioni di apparecchiature terminali negli Stati membri della Comunità. Essa comprende la specifica comune di conformità nonché prescrizioni amministrative ed eventuali prescrizioni concernenti il controllo di qualità da eseguirsi nel corso della produzione dell'apparecchiatura;
14) per "NET" (Norma europea di telecomunicazioni) si intende una raccomandazione di specifica tecnica approvata dalla CEPT, o una o più parti di essa, adottata dai firmatari della dichiarazione comune d'intesa elaborata nella riunione dei direttori generali delle amministrazioni della CEPT tenutasi a Copenaghen il 15 novembre 1985, secondo la procedura indicata in detta dichiarazione;
15) per "reciproco riconoscimento dei risultati delle prove di conformità di apparecchiature terminali" si intende il procedimento a conclusione del quale il certificato di conformità di un terminale ad una specifica comune di conformità o ad una parte della stessa, corredato dai dati raccolti nel corso delle prove e dei dati di identificazione, rilasciato da un laboratorio accreditato o dall'autorità abilitata di uno Stato membro, è riconosciuto negli altri Stati membri, cosicché qualora detto terminale sia oggetto di una domanda di omologazione in un altro Stato membro esso non deve più essere sottoposto alle prove di conformità a tale specifica o alla parte della specifica concernente le prove eseguite;
16) per "esigenze essenziali" si intendono gli elementi della specifica comune di conformità l'importanza dei quali è tale che un obbligo legale ne imponga il rispetto, in quanto parte integrante della procedura di omologazione, per l'attuazione del reciproco riconoscimento delle prove di conformità delle apparecchiature terminali. Tali esigenze essenziali sono attualmente:
la sicurezza dell'utente, nella misura in cui questa prescrizione non sia contemplata nella direttiva n. 73/23/CEE del 19 febbraio 1973, attuata con legge 18 ottobre 1977, n. 791;
la sicurezza del personale degli utilizzatori della rete pubblica di telecomunicazioni, nella misura in cui questa prescrizione non sia contemplata nella suddetta direttiva;
la protezione delle reti pubbliche di telecomunicazioni da qualsiasi tipo di danno;
l'interazione delle apparecchiature terminali, in casi motivati.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1988-05-28;220#art-3