Art. 10
Art. 7, paragrafo 4, della direttiva
In vigore dal 7 lug 1988
1. In sede di acquisto di apparecchiature terminali contemplate da specifiche comuni di conformità, i gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni adottano capitolati tecnici conformi a dette specifiche, ad eccezione dei seguenti casi:
a) quando l'apparecchiatura è destinata a sostituire apparecchiature collegate alla rete prima dell'adozione della specifica comune di conformità e quando tali apparecchiature rispondono alla stessa specifica tecnica dell'apparecchiatura che sostituiscono; oppure quando, durante un periodo di transizione tra i due sistemi, riconosciuto come necessario e definito nell'ambito di una NET, si manifesti l'esigenza di aggiungere un numero limitato di apparecchiature rispondenti alla specifica del primo sistema. In entrambi i casi, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, cui deve essere data preventiva notizia del ricorso alla deroga e del numero di apparecchiature interessate da parte dei gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni, trasmette le medesime informazioni alla commissione delle Comunità europee ed al comitato di cui all', comma 1;
b) qualora una consultazione accurata del mercato - la quale comprenda una ricerca effettuata anche tramite pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee - dimostri che non esiste un'offerta a condizioni economiche accettabili per una apparecchiatura terminale conforme alle specifiche comuni di conformità. In tal caso, sulla base di una assoluta necessità e per un periodo limitato di tempo, i gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni possono applicare soltanto una parte delle caratteristiche fissate nelle specifiche comuni di conformità;
c) L'ispettorato generale delle telecomunicazioni, cui deve essere data preventiva notizia del ricorso alla deroga e del periodo di efficacia della deroga stessa, trasmette le medesime informazioni alla commissione delle Comunità europee, precisando le divergenze tra il capitolato tecnico adottato e la specifica comune di conformità.
2. Qualora la commissione delle Comunità europee non abbia richiesto alla CEPT una revisione della specifica comune di conformità, la deroga adottata dai gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni scade quando un altro Stato membro presenti al comitato di cui all', comma 1, la prova che una apparecchiatura terminale, rispondente alla stessa specifica comune di conformità, sia stata collegata alla sua rete pubblica di telecomunicazioni in condizioni commerciali normali.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni può chiedere alla commissione delle Comunità europee una proroga della deroga, quando sussistano condizioni tecniche ed economiche nazionali sufficientemente diverse da quelle dell'altro Stato membro, tali da giustificare la proroga stessa.
4. Nel caso di deroga ad una specifica comune di conformità adottata da altri Paesi membri, il medesimo Ispettorato comunica al comitato di cui all', comma 1, la prova che un'apparecchiatura terminale rispondente a detta specifica è stata collegata alla rete pubblica di telecomunicazioni nazionali in condizioni commerciali normali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1988-05-28;220#art-10