Art. 4
Art. 3 della direttiva
In vigore dal 7 lug 1988
1. Le eventuali integrazioni dell'elenco delle esigenze essenziali di cui al n. 16) dell', nonché le eventuali precisazioni di dette esigenze per talune categorie di prodotti, deliberate dal Consiglio delle Comunità europee su proposta della commissione, sono attuate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1988-05-28;220#art-4