Art. 7
Penalità
In vigore dal 27 giu 1987
Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati e notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 17 marzo 1987
Il Ministro: PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1987-03-17;229#art-7