Art. 3

Beneficiari dell'aiuto ed oggetto dell'aiuto

In vigore dal 27 giu 1987
In applicazione dei regolamenti CEE n. 1674/72 e n. 1686/72, citati nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto comunitario, che verrà corrisposto al moltiplicatore delle sementi, è subordinato alle seguenti condizioni: a) che si tratti di sementi raccolte nel 1987 ed ufficialmente controllate e certificate nelle categorie "sementi di base" e "sementi certificate"; b) che le sementi stesse siano state raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un agricoltore moltiplicatore di sementi ed un produttore selezionatore o un responsabile della conservazione in purezza di varietà, od ancora, direttamente, dal produttore selezionatore in possesso dell'apposita licenza di cui all' della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dal responsabile della conservazione in purezza della varietà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1987-03-17;229#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo