Art. 3
Beneficiari dell'aiuto ed oggetto dell'aiuto
In vigore dal 27 giu 1987
In applicazione dei regolamenti CEE n. 1674/72 e n. 1686/72, citati nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto comunitario, che verrà corrisposto al moltiplicatore delle sementi, è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che si tratti di sementi raccolte nel 1987 ed ufficialmente controllate e certificate nelle categorie "sementi di base" e "sementi certificate";
b) che le sementi stesse siano state raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un agricoltore moltiplicatore di sementi ed un produttore selezionatore o un responsabile della conservazione in purezza di varietà, od ancora, direttamente, dal produttore selezionatore in possesso dell'apposita licenza di cui all' della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dal responsabile della conservazione in purezza della varietà.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1987-03-17;229#art-3