Art. 5
Presentazione delle domande e relativa documentazione
In vigore dal 27 giu 1987
Gli interessati, per poter beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi delle specie elencate nel precedente , raccolte nel 1987 dovranno inoltrare, dopo il raccolto e comunque non oltre il 15 giugno 1988, all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI n. 1 - Milano, per le sementi di riso e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - Roma, per le sementi delle altre specie, una domanda in carta semplice indirizzata allo stesso ente o Azienda di Stato, contenente i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di cooperative, società, ecc., ragione e sede sociale e generalità del legale rappresentante;
b) numero di registrazione del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione;
c) ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1987 le sementi oggetto della domanda di aiuto;
d) quantità delle sementi certificate e prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali, con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;
e) modalità con le quali dovrà corrispondersi l'importo di aiuto.
La domanda stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in carta libera:
1) certificato di residenza qualora il richiedente sia il titolare dell'impresa;
2) certificato del tribunale o della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una società, ecc.;
3) originale o copia autenticata del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione precedentemente registrati;
4) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture portaseme nonché la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti precisazioni: estremi della ditta selezionatrice, nome, cognome ed indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie, varietà, categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, indicazione della ditta selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante sul contratto di moltiplicazione.
Per le sementi raccolte in Italia ed inviate in natura in altro Paese della Comunità europea la dichiarazione di cui al precedente punto 4) del presente articolo è rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1987-03-17;229#art-5