Art. 6
Rilascio delle dichiarazioni E.N.S.E.
In vigore dal 27 giu 1987
L'Ente nazionale sementi elette rilascerà, a richiesta degli interessati, la dichiarazione di cui al precedente , punto 4), unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente registrati in conformità a quanto disposto nel precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1987-03-17;229#art-6