Art. 6

Rilascio delle dichiarazioni E.N.S.E.

In vigore dal 27 giu 1987
L'Ente nazionale sementi elette rilascerà, a richiesta degli interessati, la dichiarazione di cui al precedente , punto 4), unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente registrati in conformità a quanto disposto nel precedente .
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Rilascio delle dichiarazioni E.N.S.E. (Art. 6 Disposizioni applicative del regolamento CEE n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, per la campagna di commercializzazione 1987-88.) — Testo vigente | Portale Normativo