Art. 4
Registrazione dei contratti di moltiplicazione delle denunce di diretta moltiplicazione
In vigore dal 27 giu 1987
I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione afferenti alla produzione delle sementi raccolte nel 1987 dovranno essere presentati entro il 31 maggio 1987 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione III mezzi di produzione - Via XX Settembre, per la preventiva registrazione.
Detti contratti e denunce debbono essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, elenco recante dati sommari sul produttore selezionatore e sulle aziende agrarie interessate e relative superfici, varietà e presumibile produzione di sementi in natura.
Una copia dell'indicato elenco sarà inviata, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Ente nazionale sementi elette prima dei controlli delle coltivazioni destinate alla produzione delle sementi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1987-03-17;229#art-4