Parte SECONDA›Libro XI›Titolo II›Capo I›Sez. II
Art. 718
Revoca e sostituzione delle misure
In vigore dal 31 ott 2017
1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.
2. La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.
CAP012 CAP013 CAP014 CAP015
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-718