Art. 718 · Revoca e sostituzione delle misure
Parte SECONDALibro XITitolo IICapo ISez. II

Art. 718

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Revoca e sostituzione delle misure

In vigore dal 31 ott 2017
1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima. 2. La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta. CAP012 CAP013 CAP014 CAP015

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-718