Parte SECONDALibro XITitolo IICapo ISez. I

Art. 713

Misure di sicurezza applicate all'estradato

In vigore dal 24 ott 1989
1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-713

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