Parte SECONDALibro XITitolo IICapo ISez. II

Art. 719

Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari

In vigore dal 24 ott 1989
1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-719

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