Art. 719 · Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
Parte SECONDALibro XITitolo IICapo ISez. II

Art. 719

861 / 905

Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari

In vigore dal 24 ott 1989
1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-719