Parte SECONDA›Libro XI›Titolo II›Capo I›Sez. II
Art. 719
861 / 905Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
In vigore dal 24 ott 1989
1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-719