Parte SECONDALibro XTitolo II

Art. 658 bis

Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie

In vigore dal 10 ago 2024
(Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie). 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all', secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell' chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-658-bis

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo