Parte PRIMALibro IIITitolo IIICapo III

Art. 263 bis

Ordine di conservazione di dati

In vigore dal 30 gen 2026
1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero può ordinare, con decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati da questi detenuti. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi. 2. Quando ricorrono ragioni di urgenza, prima dell'intervento del pubblico ministero, l'ordine di conservazione è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria ed è comunicato per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-263-bis

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