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Art. 263 bis
Ordine di conservazione di dati
In vigore dal 30 gen 2026
1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero può ordinare, con decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati da questi detenuti. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi.
2. Quando ricorrono ragioni di urgenza, prima dell'intervento del pubblico ministero, l'ordine di conservazione è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria ed è comunicato per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-263-bis