Parte SECONDALibro IXTitolo II

Art. 598 ter

Assenza dell'imputato in appello

In vigore dal 30 dic 2022
1. In caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui agli è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'. 2. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non appellante non è presente all'udienza di cui agli e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell', commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. L'ordinanza contiene gli avvisi di cui all', comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all', nonché gli . 3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. 4. Nell'udienza di cui all', la corte accerta la regolarità della notificazione e, quando nei confronti dell'imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell' commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-598-ter

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