Parte SECONDA›Libro VIII›Titolo III
Art. 558 bis
Giudizio immediato
In vigore dal 30 dic 2022
1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.
2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-558-bis